PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai cittadini, nati in Italia ed emigrati e residenti all'estero, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) hanno compiuto i sessantacinque anni di età e possiedono un reddito annuo inferiore o pari a quello considerato minimo ai fini della definizione dei beneficiari italiani residenti in Italia di cui al comma 6 parametrato al costo della vita del Paese di residenza del cittadino emigrato richiedente;

          b) sono stati dichiarati inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, dall'autorità competente per la sicurezza sociale o, in sua mancanza, dall'autorità di collegamento del Paese di residenza, non sono beneficiari o non hanno diritto alla prestazione o al sussidio di natura analoga, o pur avendone diritto, possiedono i requisiti di cui alla lettera a);

          c) possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) e sono residenti all'estero da almeno dieci anni».

Art. 2.
(Presentazione delle domande).

      1. I soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, devono far pervenire presso le sedi consolari o presso i patronati o le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate

 

Pag. 4

italiane le domande per il conseguimento dell'assegno sociale previsto dal medesimo articolo 3, comma 6, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso.
      2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

          a) una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano, congiuntamente a una certificazione di residenza all'estero da almeno dieci anni;

          b) una dichiarazione giurata comprovante l'assenza di reddito o il possesso di reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza nel Paese di residenza del richiedente, fatto salvo il reddito catastale derivante dall'immobile adibito ad abitazione del richiedente;

          c) nel caso in cui percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, una documentazione dell'ammontare delle stesse, rilasciata dall'ente erogatore;

          d) nel caso di persone dichiarate inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, un certificato medico dell'istituzione pubblica riconosciuta recante l'anamnesi lavorativa e formativa, i dati anamnestici e clinici, i dati previdenziali e le conclusioni diagnostiche.

Art. 3.
(Calcolo dell'assegno sociale).

      1. L'ammontare dell'assegno sociale da corrispondere agli italiani residenti all'estero, che ne hanno diritto, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza tra la soglia convenzionale di povertà relativa in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l'indagine annuale dell'Istituto nazionale di statistica

 

Pag. 5

sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel Paese di residenza del richiedente.

Art. 4.
(Estinzione del diritto).

      1. Il diritto all'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per gli anziani indigenti e gli inabili residenti all'estero si estingue quando il beneficiario concorre in alcuna delle seguente circostanze:

          a) ritorno in Italia;

          b) rinuncia alla cittadinanza italiana;

          c) perdita o non sussistenza dei requisiti che hanno motivato la prestazione stessa;

          d) decesso.

Art. 5.
(Previsione di spesa per il primo anno
e per gli anni successivi).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stimato in 90.000.000 di euro per il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
      2. A decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri, la previsione di spesa per l'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, da corrispondere l'anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e accolte. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere al

 

Pag. 6

Ministero della solidarietà sociale le domande di cui al presente comma.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.